COME FUNZIONA LA CAMERA DEI DEPUTATI

In vista del referendum prossimo venturo guardiamo come funziona, ad oggi, la Camera dei Deputati.

Insieme al Senato della Repubblica compone il Parlamento Italiano ed è un’assemblea legislativa.

La sede della Camera è Palazzo Montecitorio a Roma. Composta di 630 deputati è eletta a suffragio universale da tutti gli aventi al voto. Sono invece eleggibili a deputato, tutti i cittadini con più di 25 anni di età.

La Camera è eletta per un mandato di cinque anni, può essere sciolta dal Presidente della Repubblica.

L’art. 61 della Costituzione prevede che le elezioni per il rinnovo della Camera avvengano entro 70 giorni dalla fine della precedente. Il collegio così rinnovato si riunisce entro venti giorni dalle elezioni.

Una seduta della Camera è valida se è presente la maggioranza dei componenti: il numero legale è 316 (la metà più uno degli aventi diritto a partecipare).

Una delibera della Camera è valida se è votata dalla maggioranza dei presenti. Questo quorum è detto funzionale. La Costituzione prevede anche maggioranze diverse per casi speciali.

L’articolo 64, terzo comma, della Costituzione prevede che le proposte, salve le maggioranze speciali previste, sono ordinariamente ”adottate a maggioranza dei presenti”.

Nel regolamento della Camera è previsto che la maggioranza sia calcolata sulla base del numero dei deputati che nella votazione hanno espresso un voto, favorevole o contrario (considerati “presenti”), non contando gli astenuti (considerati “assenti”), calcolati invece ai fini del numero legale.

Il Presidente della Camera dei deputati, oggi Roberto Fico (M5S), è la terza carica dello Stato, dopo il Presidente della Repubblica e il Presidente del Senato. Il suo ruolo è quello di presiedere le sedute dell’assemblea, mantenendo l’ordine in aula, fare rispettare il Regolamento della Camera, giudicare sull’ammissibilità dei testi e degli emendamenti proposti e garantire un funzionamento dei lavori adeguato per lo svolgimento delle prerogative della Camera. Il deputato/deputat viene eletto Presidente della Camera al primo scrutinio se riceve il voto di almeno due terzi dei membri della camera (420 deputati). Se nessuno raggiunge questa cifra, al secondo e terzo scrutinio il quorum si abbassa a due terzi dei votanti. Se ancora nessuno è eletto, dal quarto scrutinio in poi basta la maggioranza assoluta dei voti, e il voto va avanti a oltranza.

L’Ufficio di presidenza è presieduto dal presidente della Camera dei deputati ed è composto:

-Da quattro vicepresidenti, che collaborano con il presidente e lo sostituiscono in caso di assenza presiedendo a turno le sedute dell’Assemblea.

– Dai tre questori.

– Da almeno otto deputati segretari che in particolare collaborano con il presidente per assicurare la regolarità delle votazioni in Assemblea.

– Dal segretario generale che non ha diritto di voto.

– Il numero dei deputati segretari può essere elevato al fine di consentire la presenza di tutti i gruppi parlamentari nell’Ufficio di presidenza.

Le competenze dell’Ufficio di presidenza, cui sono attribuiti anche poteri normativi interni, tra questi si segnalano:

– i ricorsi sulla costituzione dei gruppi parlamentari e composizione delle Commissioni;

– sanzioni nei confronti dei deputati che turbino l’ordine delle sedute

– ripartizione dei rimborsi ai partiti per le spese elettorali;

– deliberazione del bilancio annuale delle spese della Camera, che è poi sottoposto all’approvazione dell’Assemblea

 – condizione dei deputati (indennità, competenze, ecc..);

 – organizzazione dell’Amministrazione della Camera, stato giuridico ed economico del personale, amministrazione e contabilità, nomina del Segretario generale e attribuzione degli incarichi dirigenziali.

Ai fini di un adeguato funzionamento della Camera, i parlamentari si ordinano secondo il loro orientamento politico. Questi raggruppamenti prendono il nome di Gruppi parlamentari. È previsto un gruppo misto per raccogliere i parlamentari che non riescono a formare un gruppo di almeno venti deputati o che non si iscrivono ad alcuna componente.

La Camera ha istituito 14 Commissioni permanenti. Questi i loro campi d’azione: affari costituzionali, giustizia, affari esteri, difesa, bilancio, finanze e tesoro, cultura e istruzione, ambiente, trasporti e telecomunicazioni, attività produttive, lavoro, affari sociali, agricoltura, Unione europea.

Due sono, invece, le Commissioni speciali: una si occupa dell’esame dei disegni di legge di conversione, l’altra è un giurì d’onore che valuta la fondatezza delle accuse nel caso in cui un deputato si senta leso nella sua onorabilità da accuse mossegli nel corso di una discussione parlamentare.

I membri delle giunte sono nominati dal presidente dell’assemblea cercando di rispettare il criterio della proporzionalità fra i vari gruppi parlamentari. Le giunte per la Camera sono: giunta per il regolamento, giunta per le elezioni, giunta per le autorizzazioni a procedere, per gli affari delle Comunità europee.

Si possono costituire delle commissioni d’inchiesta con il compito di indagare su avvenimenti di particolare importanza per la vita dello Stato. Esse sono normalmente di tipo “bicamerale”, cioè composte sia da senatori sia da deputati.

Queste funzioni, previste dall’art. 82 della Costituzione, sono svolte con gli stessi poteri dei giudici penali, ma le commissioni non hanno il potere di comminare condanne penali. Alla fine dei lavori la commissione incaricata presenta una relazione al Parlamento, il quale potrà occuparsi di prendere le misure legislative che riterrà opportune oppure di rimuovere i ministri che hanno agito contra legem.

I palazzi che ospitano la Camera, godono dell’immunità; l’immunità di sede alla giurisdizione degli Assistenti Parlamentari e agli ordini dei deputati questori, cede alla forza pubblica esterna (polizia e carabinieri) soltanto su esplicito consenso del presidente della Camera.

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